REGOLAMENTO PISCINE COMUNALI TORINO

 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 dicembre 2011 (mecc. 2011 01429/048) esecutiva dall’8 gennaio 2012.

 

Articolo 1 – Disposizioni generali

  1. Le norme del presente regolamento sono applicabili a tutte le piscine comunali in gestione diretta ed in concessione, anche durante le ore od i giorni riservati alla fruizione da parte degli iscritti a Federazioni,Enti o Società.
  2. La Civica Amministrazione non risponde degli oggetti e dei valori introdotti dagli utenti all’interno dell’impianto.
  3. Fatte salve le sanzioni penali previste, coloro che arrecano danni alla struttura, alle attrezzature ed alla vegetazione presenti all’interno degli impianti, siano essi derivanti da negligenza ovvero da inosservanza delle presenti disposizioni, sono tenuti al risarcimento del danno provocato secondo i termini e le modalità previste dalla legge.
  4. Il personale di servizio è tenuto ad intervenire, anche a seguito di segnalazione, per far osservare il presente regolamento, per procedere all’allontanamento degli eventuali trasgressori, nonché a richiedere l’intervento del Corpo di Polizia Municipale ovvero delle Forze di Polizia dello Stato.

Articolo 2 – Accesso agli impianti

  1. Il pubblico deve attenersi all’orario di apertura e di chiusura delle piscine.
  2. Gli orari sono resi noti mediante affissione o altre forme di avviso.
  3. Alla piscina si accede unicamente attraverso biglietto o abbonamento. Il biglietto d’ingresso o l’abbonamento devono essere esibiti a richiesta degli addetti al controllo e devono essere conservati fino all’uscita dalla struttura.
  4. Le persone che al momento del controllo non esibiscono il biglietto di ingresso e/o l’abbonamento ne corrispondono l’importo per intero, indipendentemente dal momento del controllo medesimo.
  5. Le persone d’età inferiore ai 14 anni non possono accedere alle piscine, se non accompagnate da persona maggiorenne che se ne assuma la responsabilità.
  6. Il biglietto e l’abbonamento sono titoli strettamente personali e non possono essere ceduti. L’abbonamento può essere utilizzato in tutte le piscine comunali per il periodo di durata del medesimo.

Articolo 3 – Sospensione entrata dei bagnanti

  1. E’ facoltà dell’Amministrazione sospendere temporaneamente l’entrata dei bagnanti nei seguenti casi:
  2. a) affollamento dell’impianto tale da costituire pregiudizio per la sicurezza degli utenti, o in ogni caso in presenza di un numero di bagnanti pari al numero massimo consentito per l’agibilità della vasca natatoria;
  3. b) necessità ed urgenza di provvedere all’esecuzione di interventi di ripristino della funzionalità e della sicurezza dell’impianto;
  4. c) necessità di effettuare lavori o interventi manutentivi o migliorativi ovvero situazioni d’emergenza da cui possa derivare pericolo anche solo potenziale per l’incolumità degli utenti e del personale di servizio.

Articolo 4 – Regole d’utilizzo di spogliatoi e armadietti

  1. I bagnanti devono svestirsi e rivestirsi negli spogliatoi ove è vietato trattenersi oltre i normali tempi di vestizione ed asciugatura dei capelli.
  2. Ove l’Amministrazione metta a disposizione un casellario portaoggetti, questo potrà essere utilizzato per il deposito di documenti, chiavi, ed effetti personali di piccole dimensioni da custodire nell’impianto per il periodo in cui l’utente fruisce dello stesso, essendo liberata la Civica Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito alla conservazione degli oggetti. In nessun caso l’utilizzo del casellario potrà essere inteso quale contratto di deposito. L’Amministrazione si ritiene, inoltre, esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da un uso del predetto casellario difforme da quello consentito, come sopra

precisato.

Articolo 5 – Norme di comportamento

  1. Senza autorizzazione del personale di servizio, alla stessa cabina non possono accedere più persone contemporaneamente.
  2. Prima di accedere alle vasche, i bagnanti devono fare la doccia insaponata.
  3. Nei locali di servizio e nel locale vasche, sia delle piscine coperte che di quelle scoperte, non è consentito l’uso di scarpe comuni ed è obbligatorio l’uso di zoccoli o ciabatte da piscina utilizzate esclusivamente per la piscina e pulite. All’interno del locale vasche è consentito accedere esclusivamente con abbigliamento idoneo all’ingresso in vasca (costume, accappatoio, ciabatte da piscina). Al personale degli organi di vigilanza ed agli addetti al servizio è consentito accedere al locale vasche nella specifica uniforme ed è altresì consentito l’uso delle calzature da ginnastica proprie della stessa.
  4. All’interno delle vasche è obbligatorio l’uso della cuffia.
  5. Gli occhiali da nuoto devono avere le lenti di plastica, all’interno delle vasche è consentito unicamente l’uso di occhiali da sole o da vista dotati di lenti infrangibili.
  6. Durante i temporali nonché, a discrezione del personale di servizio, in caso di condizioni meteorologiche avverse, i bagnanti devono immediatamente uscire dalle vasche.
  7. I maggiori degli anni 12 non possono utilizzare le attrezzature e gli impianti riservati ai bambini di età inferiore.
  8. Gli utenti non possono utilizzare le corsie delle vasche riservate agli atleti ed ai corsi di nuoto, appositamente individuate e delimitate.

Articolo 6 – Comportamenti vietati

  1. A salvaguardia della sicurezza e dell’incolumità degli utenti, all’interno degli impianti è vietato:
  2. a) sputare;
  3. b) espletare i propri bisogni corporali al di fuori degli appositi servizi igienici;
  4. c) arrecare disturbo al pubblico con qualsiasi mezzo, giocare alla palla, schiamazzare, correre, spingere altre persone in acqua, scherzare grossolanamente in acqua e fuori, gettare in acqua indumenti ed oggetti di qualsiasi specie, quali materassini pneumatici, palloni, stuoie, asciugamani, ecc.;
  5. d) eseguire tuffi dai trampolini, tuffi con rincorsa e tuffi all’indietro, salvo per i soggetti espressamente autorizzati per attività sportiva;
  6. e) introdursi nelle piscine scavalcando la recinzione delle stesse, accedere alle vasche saltando i lavapiedi, aggrapparsi alle docce o a qualsiasi altro appiglio;
  7. f) esercitarsi con attrezzi per pesca subacquea, quali apparecchi autorespiratori A.R.O. ed A.R.A., fucili subacquei, maschere subacquee, pinne ecc. durante l’orario di apertura al pubblico degli impianti.

Articolo 7 – Altri comportamenti vietati

  1. Sono inoltre vietati i seguenti comportamenti:
  2. a) svestirsi e rivestirsi nel locale vasche;
  3. b) circolare o sostare senza costume da bagno nel locale vasche e nell’area adibita a docce comuni;
  4. c) fumare, ai sensi delle leggi vigenti e del “Regolamento per l’attuazione del divieto di fumo nei locali chiusi sedi di luoghi di lavoro municipali”, ad eccezione delle aree eventualmente individuate allo scopo opportunamente delimitate, attrezzate e segnalate mediante idonea cartellonistica;
  5. d) gettare rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori;
  6. e) introdurre animali di qualsiasi specie; per gli animali domestici, fatti salvi i regolamenti e le leggi in materia, il divieto è relativo alla zona vasca, spogliatoio, servizi igienici e di ristorazione;
  7. f) introdurre oggetti di vetro;
  8. g) effettuare riprese audio, video e fotografiche senza la preventiva autorizzazione del responsabile dell’impianto.

Articolo 8 – Sanzioni

  1. Ferma restando l’applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, in conformità della disciplina generale della Legge 24 novembre 1981, n. 89, dell’articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e del Regolamento comunale delle procedure sanzionatorie amministrative, e salvo quanto disposto dall’articolo 9, si applicano le seguenti sanzioni:
  2. a) per inosservanza dei divieti di cui all’articolo 6 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 500,00, il cui pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16, comma secondo, della Legge 689/1981 così come modificato dall’articolo 6 bis della Legge 125/2008, è fissato in Euro 300,00;
  3. b) per inosservanza dei divieti di cui agli articoli 5 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 ad Euro 150,00.
  4. Qualora venga accertata la violazione delle norme del presente regolamento, il personale di vigilanza e servizio procede all’allontanamento del trasgressore dalla struttura.

Articolo 9 – Sanzioni accessorie

  1. Nel caso in cui, nell’arco temporale di dodici mesi, il trasgressore commetta due violazioni di cui all’articolo 6 del presente Regolamento, conseguirà l’emissione di ordinanza dirigenziale nei confronti del medesimo. Tale provvedimento, da redigersi a cura dell’Ufficio Comunale competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 Legge 689/1981, disporrà l’interdizione dell’accesso del trasgressore in questione a tutte le piscine comunali per un periodo non inferiore a mesi sei dalla data della notifica del provvedimento.
  2. Si intendono richiamate, al riguardo, le disposizioni in tema di notificazioni di cui agli articoli 136 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
  3. All’inottemperanza dell’ordinanza dirigenziale che dispone l’interdizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 500,00, il cui pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16, comma secondo, della Legge 689/1981 così come modificato dall’articolo 6 bis della Legge 125/2008, è fissato in Euro 300,00.

Articolo 10 – Vigilanza e controllo

  1. La vigilanza sull’osservanza delle norme del presente Regolamento e l’accertamento delle relative violazioni è affidato, in via generale, al Corpo di Polizia Municipale, fermi restando i compiti di controllo e sorveglianza propri del personale addetto alle strutture.
  2. La Polizia Municipale effettua attività di controllo e vigilanza a supporto del personale di servizio, con modalità e tempi disciplinati secondo le direttive impartite in merito dalla Civica Amministrazione per il tramite del Comando del Corpo.

Articolo 11 – Norme transitorie e finali

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali, nonché il precedente regolamento delle piscine comunali, approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 settembre 1977 (mecc. 7704562/10).